Cass. civ., sez. II, sen., 11 febbraio 2022, n. 4523



Cass. civ., sez. II, sen., 11 febbraio 2022, n. 4523 
 
donazioni ricevute da un legittimario che abbia poi deciso di rinunciare all’eredità e al quale siano subentrati i propri discendenti per rappresentazione..Al legittimario che abbia ricevuto una donazione e che abbia poi deciso di rinunciare all’eredità del donante sono subentrati i propri discendenti per rappresentazione. La Corte di Cassazione, in conclusione,

Cass. civ., sez. II, sen., 11 febbraio 2022, n. 4523 

 

donazioni ricevute da un legittimario che abbia poi deciso di rinunciare all’eredità e al quale siano subentrati i propri discendenti per rappresentazione..Al legittimario che abbia ricevuto una donazione e che abbia poi deciso di rinunciare all’eredità del donante sono subentrati i propri discendenti per rappresentazione. La Corte di Cassazione, in conclusione, aderisce alla tesi dottrinaria prelevante e stabilisce il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 552 il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l'onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis.