Cass. civ., sez. II, sen., 11 febbraio 2022, n. 4523 donazioni ricevute da un legittimario che abbia poi deciso di rinunciare all’eredità e al quale siano subentrati i propri discendenti per rappresentazione..Al legittimario che abbia ricevuto una donazione e che abbia poi deciso di rinunciare all’eredità del donante sono subentrati i propri discendenti per rappresentazione. La Corte di Cassazione, in conclusione, aderisce alla tesi dottrinaria prelevante e stabilisce il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 552 il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l'onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis.